Procedura di conteggio semplificata
In generale
La cosiddetta "Procedura di conteggio semplificata" è stata introdotta nel quadro della Legge federale concernenti i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN). Il datore di lavoro può avvalersi facoltativamente di detta procedura la quale gli facilita l'effettuazione dei conteggi dei contributi delle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD/Assegni familiari) e, allo stesso tempo, dell'imposta alla fonte. Questa procedura è stata introdotta in primo luogo per i rapporti di lavoro di breve durata o di poca entità, come quelli che si riscontrano regolarmente nelle economie domestiche.
Di conseguenza il datore di lavoro ha a che fare con un solo interlocutore, ossia la sua cassa di compensazione, per tutte le questioni che rientrano nella procedura di conteggio semplificata. Il conteggio e la riscossione dei contributi delle assicurazioni sociali e dell'imposta alla fonte vengono effettuati solo una volta all'anno.
Presupposti
Per potere adottare la procedura di conteggio semplificata il datore di lavoro deve adempiere i seguenti presupposti:
- il salario di ogni singolo dipendente non deve superare i 22'050 franchi all'anno (= soglia d'entrata 2° pilastro);
- l'ammontare complessivo dei salari dell'impresa non deve superare i 58'800 franchi all'anno (= doppio dell'ammontare massimo della rendita annua AVS);
- i salari di tutto il personale devono essere oggetto della procedura di conteggio semplificata;
- gli obblighi in materia di conteggio e di pagamento dei contributi devono essere osservati nel modo dovuto.
Dal 2018, la procedura di conteggio semplificata non è più applicabile alle SA, Sagl e società cooperative e neanche al coniuge e ai figli del datore di lavoro occupati nell'azienda.
Iscrizione
Maggiori informazioni sono riportate nell'opuscolo sottostante. Il relativo modulo di richiesta si trova sull'ultima pagina.
Opuscolo 2.07 "Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro" |