Riforma AVS 21: Cosa cambierà dal 2024?
Il 25 settembre 2022, il popolo svizzero ha approvato la riforma sulla stabilizzazione dell'AVS (AVS 21). Le nuove disposizioni saranno introdotte gradualmente a partire dal 1° gennaio 2024.
Aumento dell’età di pensionamento delle donne
Con la riforma AVS 21 verrà introdotta un’età di pensionamento unica (in futuro: età di riferimento) a 65 anni per gli uomini e per le donne. L’età di riferimento delle donne verrà aumentata progressivamente di tre mesi per anno civile. L’aumento inizierà un anno dopo l’entrata in vigore della riforma.
Età di riferimento per le donne | Concerne le donne nate nel |
64 anni (nessun aumento) | 1960 e più anziane |
64 anni + 3 mesi | 1961 |
64 anni + 6 mesi | 1962 |
64 anni + 9 mesi | 1963 |
65 anni | 1964 e più giovani |
L’età di riferimento può essere calcolata tramite questo link.
Misure compensative per le donne della generazione di transizione
Le donne nate tra il 1961 e il 1969 ("generazione di transizione") beneficeranno delle misure di compensazione.
- In caso di percezione anticipata, la rendita di vecchiaia viene ridotta, perché riscossa più a lungo. Per le donne della generazione di transizione le rendite anticipate saranno ridotte in misura minore, e a vita.
- Le donne non anticiperanno la riscossione della rendita di vecchiaia riceveranno un supplemento di rendita. Questo supplemento, maggiore per i redditi modesti rispetto a quello per i redditi elevati, sarà scaglionato in base alla classe d’età e sarà compreso tra 13 e 160 franchi al mese per le donne con una durata di contribuzione completa. Anche questo supplemento sarà versato a vita.
Il supplemento di rendita e l’aliquota di riduzione per le donne della generazione di transizione possono essere calcolati tramite questo link.
Rendita flessibile nell’AVS
Anticipazione: La rendita di vecchiaia potrà essere riscossa a partire da qualsiasi mese tra i 63 e i 70 anni, per le donne della generazione di transizione già dai 62 anni. Inoltre sarà possibile riscuotere soltanto una parte della rendita. L’importo minimo per la riscossione anticipata di una parte della rendita è del 20 % al minimo, e del 80 % al massimo. La percentuale di rendita anticipata potrà essere aumentata una sola volta.
Rinvio: Sarà possibile rinviare la riscossione di una parte della rendita. Come finora, la riscossione della rendita dovrà essere rinviata di almeno un anno. Da quel momento in poi, il rinvio potrà essere revocato su base mensile. Analogamente per la riscossione anticipata, anche in caso di rinvio la percentuale di rendita riscossa potrà essere aumentata una volta sola.
Le possibilità di versamento anticipato e di rinvio sono visibili tramite questo link.
Nuovo calcolo della rendita dopo l’età di riferimento
Se percepisce un reddito soggetto ai contributi AVS entro l’età di riferimento e non più di cinque anni dopo, è possibile richiedere una volta il ricalcolo della rendita di vecchiaia. Questi redditi possono portare a una rendita più elevata. Tuttavia, l’importo della rendita non può superare l’importo massimo della scala corrispondente. Ciò significa che non è possibile migliorare ulteriormente la rendita se si ha già diritto alla rendita completa massima di 2450 franchi come individuo o alla rendita massima limitata di 3675 franchi insieme al coniuge.
È possibile scegliere liberamente la data del ricalcolo unico. Non c’è una scadenza per la domanda, ma la rendita ricalcolata sarà versata al più presto dal mese successivo alla domanda. Se dal ricalcolo risulta che non si ha ancora diritto alla rendita completa massima e si può quindi migliorare ulteriormente la propria rendita, si ha la possibilità di ritirare la domanda e ripresentarla in un secondo momento. Tuttavia, la rendita non può più essere migliorata al più tardi quando si smette di lavorare o cinque anni dopo l’età di riferimento.
Le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento e continuano a svolgere un’attività lucrativa continuano a versare i contributi all’AVS/AI/IPG. Tuttavia, i contributi vengono generalmente riscossi sulla parte del reddito da lavoro che supera la cosiddetta franchigia per beneficiari di rendite di 16'800 franchi all’anno. Dal 1° gennaio 2024 sarà possibile rinunciare a questa franchigia. La convenienza di tale rinuncia deve essere valutata attentamente (confronto tra i contributi aggiuntivi di 1780 franchi per gli indipendenti rispettivamente di 1680 franchi per i salariati/datori di lavoro, da un lato, e l’importo di cui la rendita può essere più elevata, dall’altro).
Gli indipendenti devono comunicare alla propria cassa di compensazione la rinuncia alla franchigia entro la fine dell’anno contributivo (per la prima volta entro la fine del 2024); i salariati devono comunicare la rinuncia al proprio datore di lavoro entro il primo pagamento dello stipendio dopo l’età di riferimento e successivamente entro il primo pagamento dello stipendio dell’anno civile (per la prima volta nel gennaio 2024).
Un ricalcolo è possibile anche per le rendite già in corso al 1° gennaio 2024, a condizione che a quella data non sia ancora stata raggiunta l’età di 70 anni. Il diritto alla rendita ricalcolata sorge non prima del 1° febbraio 2024.
Video esplicativo
Il seguente video esplicativo spiega in modo semplice e divertente gli aspetti più importanti della stabilizzazione dell'AVS (AVS 21) in circa quattro minuti e mezzo.