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Indennità
Ammontare dell'indennità giornaliera
L'indennità per l'altro genitore viene corrisposta sotto forma di indennità giornaliera. Essa è pari all'80 % del reddito medio conseguito prima del parto e ammonta al massimo a 220 franchi al giorno (dal 2023).
L'ammontare massimo dell'indennità viene corrisposto ai lavoratori dipendenti con un reddito mensile (1/13 del salario annuale) a partire da 8250 franchi e agli indipendenti con un reddito annuo a partire da 99'000 franchi.
Pagamento dell'indennità
Se durante il periodo in cui sussiste il diritto all'indennità per l'altro genitore il datore di lavoro continua a versare il salario all'assicurato, la cassa di compensazione verserà l'indennità a quest'ultimo. In tutti gli altri casi, la cassa di compensazione versa l'indennità per l'altro genitore direttamente al padre o alla moglie della madre.