Diritto all'indennità

Persone aventi diritto all'indennità per l'altro genitore

Hanno diritto ad un'indennità per l'altro genitore i padri e le mogli delle madri che alla nascita di un figlio

  • sono salariati oppure
  • indipendenti oppure
  • disoccupati e percepiscono già un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione o che potrebbero soddisfare i requisiti per l'ottenimento di detta indennità.

Requisiti necessari per il diritto all'indennità per l'altro genitore

Il diritto all'indennità per l'altro genitore consiste se l'avente diritto

  • è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti,
  • è la moglie della madre considerata come l'altro genitore ai sensi dell'articolo 255a capoverso 1 del Codice civile (CC) al momento della nascita del figlio,
  • è stato assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS per un periodo di nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio e
  • durante questo periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.

Durata del diritto

Il diritto all'indennità per l'altro genitore inizia il giorno della nascita del figlio e sussiste per due settimane. Entro sei mesi dalla nascita del figlio, il congedo per l'altro genitore può essere ottenuto in una volta o in singoli giorni oppure blocchi settimanali.

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Opuscolo 6.04 "Indennità per l'altro genitore (per il padre o la moglie della madre)"