Diritto all'indennità

Donne aventi diritto

Hanno diritto ad un'indennità di maternità le donne che alla nascita di un figlio

  • esercitano un'attività lavorativa dipendente oppure
  • esercitano un'attività lucrativa indipendente oppure
  • sono disoccupate e percepiscono già un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione o che potrebbero soddisfare i requisiti per l'ottenimento di detta indennità.

Requisiti per il diritto all'indennità

Il diritto all'indennità di maternità matura se l'avente diritto

  • era stata assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS per un periodo di nove mesi immediatamente precedenti il parto
  • e durante questo periodo aveva esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.

Durata del diritto

Il diritto all'indennità inizia il giorno del parto e sussiste per 98 giorni. Il diritto al congedo di maternità è esteso se il neonato deve rimanere in ospedale per almeno due settimane subito dopo il parto. In questo caso, il diritto si estende per la durata del soggiorno in ospedale, fino a un massimo di 154 giorni. Il diritto si estingue nel caso in cui la madre riprenda anticipatamente, a tempo pieno o a tempo parziale, ad esercitare l'attività lucrativa. La ripresa anticipata dell'attività lucrativa dovrà essere comunicata immediatamente alla cassa di compensazione.

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Opuscolo 6.02 "Indennità di maternità"