CATEGORIE DI PRESTAZIONI
in caso di quarantena
Il diritto esisteva fino al 2 febbraio 2022.
Hanno diritto le persone con attività
lucrativa in quarantena se non
c’è la possibilità di homeoffice e se non esiste un diritto all’indennità per
lavoro ridotto. Le prestazioni saranno versate per un massimo di 5 giorni a partire dal 13 gennaio 2022, e dal 25 gennaio 2022 per la durata della quarantena ordinata dall'autorità cantonale.
Hanno diritto all’indennità le persone che, pur non essendo direttamente
affette dal coronavirus, si trovano in quarantena in quanto hanno avuto
contatti con una persona risultata positiva al test o con un caso sospetto.
La quarantena deve essere prescritta dalle autorità; l’auto-isolamento non è sufficiente.
Le persone che risultano positive al tampone Covid-19 non sono
valutate in quarantena, ma bensì in isolamento, poiché considerate malate. In
questo caso il datore è obbligato al mantenimento del pagamento del salario
risp. l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia deve
fornire prestazioni.
in caso di cessazione dell’assistenza
esterna dei figli
Il diritto esisteva fino al 16 febbraio 2022.
Hanno diritto le persone con attività lucrativa senza opzione per
l’assistenza esterna per i figli fino ai 12 anni o disabili.
In linea di principio, il diritto non esiste durante le vacanza scolastiche o
se c’è la possibilità di homeoffice o se esiste un diritto all’indennità per
lavoro ridotto.
in caso di riduzione della cifra
d’affari
Il diritto esisteva fino al 16 febbraio 2022.
Dal 17 settembre 2020, il diritto degli indipendenti e delle persone che
occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro a causa di una
riduzione della cifra d’affari (“chiusura indiretta dell’impresa”) non è più
dipendente dal reddito.
Le condizioni cumulative sono:
1.
L’attività lucrativa è
limitata a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità nella
lotta per combattere l’epidemia. Il richiedente deve specificare i
provvedimenti che limitano la sua attività.
2.
La limitazione è considerevole.
Questo avviene se si registra una diminuzione della cifra d’affari mensile
pari almeno al 55 per cento risp. dal 19 dicembre 2020 al 40 per cento
risp. dal 1° aprile 2021 al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media negli anni 2015–2019.
3.
Il richiedente deve
subire una perdita di guadagno o salariale. Eventualmente ciò non
è il caso se, a causa della riduzione della cifra d’affari, l’assicurato
comincia un’attività supplementare o nuova, definitiva o temporanea, a tempo
pieno o parziale.
per i lavoratori e indipendenti particolarmente a rischio
Il diritto esisteva fino al 31 marzo 2022.
Hanno diritto le persone con attività lucrativa particolarmente vulnerabili non ancora vaccinate se non possono svolgere la loro attività lucrativa da casa (telelavoro) e, di conseguenza, sono dispensati dall'esercitare la loro attività lucrativa. Il diritto esiste al massimo dal 18 gennaio 2021 al 31 marzo 2022. La domanda deve essere inoltrata solo una volta; qualsiasi cambiamento importante che influisca la prestazione deve essere segnalato immediatamente alla cassa AVS. Le prestazioni verranno versate mensilmente retroattivamente.
Importo
dell’indennità
L’indennità ammonta all’80 % del reddito
medio lordo dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto
ma al massimo a 196 franchi al giorno.
Opuscolo con informazioni supplementari
► Indennità di perdita di
guadagno Corona
RICHIESTA
L’indennità deve essere richiesta presso la Cassa
di compensazione dove vengono pagati i contributi AVS.
Le prestazioni a causa di una riduzione della cifra d’affari deve essere
richieste mensilmente dopo conoscenza della cifra attuale.
Il termine per la richiesta per l'indennità per le persone vulnerabili scade il 30 giugno 2022, negli altri casi il 31 maggio 2022.
Una verifica dell’esattezza delle prestazioni è possibile entro cinque anni
dopo il versamento. Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La riscossione illecita di prestazioni è punibile.
QUESTIONI
Vi preghiamo di voler inoltrare eventuali richieste per ulteriori
informazioni possibilmente via e-mail: eo @ medisuisse.ch
Purtroppo non siamo in grado di rispondere a domande giuridiche al di fuori
dell’AVS e dell’IPG. Per tutto quello che riguarda il rapporto di lavoro,
l’obbligo di pagare il salario, l’indennità per lavoro ridotto ecc., trovate
informazioni sulla pagina web del SECO: www.seco.admin.ch
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