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Prestazioni complementari e transitorie

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto alle prestazioni complementari (PC) i beneficiari di rendite AVS o AI che hanno il domicilio legale e soggiornano permanentemente in Svizzera. Le prestazioni complementari costituiscono un aiuto per i casi in cui il reddito e il patrimonio non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno vitale dell'assicurato. Tali prestazioni rappresentano un diritto di natura legale e non prestazioni previdenziali e nemmeno un aiuto sociale.

Le prestazioni transitorie (PT) sono tese a garantire la copertura del fabbisogno vitale delle persone che hanno esaurito il diritto all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni fino al momento in cui possono riscuotere la rendita di vecchiaia. Possono ricevere le prestazioni le persone che sono domiciliate e dimorano abitualmente in Svizzera o in uno Stato UE/AELS. 

Calcolo

L'ammontare annuo delle prestazioni corrisponde alla differenza tra la somma delle spese riconosciute e quella dei redditi computabili secondo la legge. In determinati casi si può far valere un diritto al rimborso delle spese dovute a malattia e a invalidità.

Richiesta delle prestazioni

Il diritto alle prestazioni complementari e transitorie deve essere fatto valere presso l'organo di esecuzione competente secondo la legislazione cantonale:


►  Opuscolo 5.01 "Prestazioni complementari all'AVS e all'AI" 
►  Opuscolo 5.02 "Diritto alle prestazioni complementari all'AVS e all'AI"
►  Opuscolo 5.03 "Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani"
 
►  Calcolatore online

 
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