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Indennità

Ammontare dell'indennità giornaliera

L'indennità di maternità viene corrisposta sotto forma di indennità giornaliera. Essa è pari all'80 % del reddito medio conseguito prima del parto e ammonta al massimo a 220 franchi al giorno (dal 2023).

L'ammontare massimo dell'indennità viene corrisposto alle lavoratrici dipendenti con un reddito mensile (1/13 del salario annuale) a partire da 8250 franchi e alle indipendenti con un reddito annuo a partire da 99'000 franchi.

Pagamento dell'indennità

Se durante il periodo in cui sussiste il diritto all'indennità il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario all'assicurata, la cassa di compensazione verserà l'indennità di maternità a quest'ultimo. In tutti gli altri casi, la cassa di compensazione versa l'indennità direttamente alla madre.

L'indennità viene erogata posticipatamente alla fine di ogni mese. Se il relativo ammontare è inferiore a 200 franchi sarà pagata in una sola volta alla fine del congedo di maternità.

 
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