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Richiesta dell'indennità

L'indennità di assistenza non viene pagata automaticamente, ma deve essere richiesta presso la cassa di compensazione AVS competente. 

L'indennità può essere chiesta solo dopo aver usufruito del congedo per l'assistenza del figlio.

•  dal genitore avente diritto     attraverso il datore di lavoro se il genitore avente diritto è salariato; 



direttamente alla cassa di compensazione, se l’avente diritto è indipendente, disoccupato oppure inabile al lavoro. 
•  dal datore di lavoro

–  nel caso l’avente diritto non inoltra la richiesta attraverso il datore di lavoro (vedi sopra) e quest’ultimo ha pagato il salario per tutto il periodo.
•  dai familiari
quando il genitore avente diritto non adempie ai suoi obblighi di mantenimento o di assistenza

I formulari e fogli complementari possono riempiti automaticamente allo schermo. 

Vi preghiamo di voler inviare una richiesta per ognuno dei genitori per tutta la durata del diritto. Indicate per favore anche i dati dell’altro genitore e se desiderate suddividere metà per ciascuno il congedo.

Vi preghiamo di prendere nota che solo i moduli firmati, inviati per posta verranno elaborati. 
 
►  Richiesta d'indennità di assistenza
►  Foglio complementare alla richiesta d'indennità di assistenza   
►  Richiesta successiva d'indennità di assistenza

 
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